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Vallo della Lucania, sanzione annullata a dirigente medico: niente risarcimento senza prova del danno

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Cassazione
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La Cassazione chiarisce che sanzione disciplinare annullata non dà diritto automatico al risarcimento senza la prova del nesso causale con il danno: è quello che è successo ad un dirigente medico a Vallo della Lucania. Lo riporta InfoCilento.

Sanzione disciplinare annullata, ma niente risarcimento: la sentenza per un dirigente medico di Vallo della Lucania

La Corte di Cassazione è intervenuta su una questione centrale del diritto del lavoro, chiarendo i limiti tra l’illegittimità di una sanzione disciplinare e il diritto del lavoratore a ottenere un risarcimento. Al centro della vicenda il ricorso presentato da un dirigente medico contro l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, dopo l’applicazione di una sanzione di censura successivamente dichiarata nulla per carenza di specificità.

In primo grado, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva disposto l’annullamento del provvedimento disciplinare, respingendo però la richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni. Tale orientamento è stato confermato dalla Corte d’appello di Salerno, che ha ribadito come, anche in presenza di una domanda generica, il lavoratore sia tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e il danno lamentato. Nel caso esaminato, non era stata fornita prova del collegamento tra la sanzione e lo stato ansioso-depressivo denunciato dal medico.

La questione è quindi approdata in Cassazione. Il ricorrente sosteneva che, ai fini di una condanna generica, fosse sufficiente dimostrare l’illecito e la sua astratta capacità lesiva, senza la necessità di provare concretamente il nesso causale. La Suprema Corte ha però chiarito che, per l’accoglimento di una simile domanda, è indispensabile dimostrare l’esistenza di condizioni di fatto idonee a produrre un danno, la colpa della controparte, il rapporto di causalità e l’esistenza di un pregiudizio almeno probabile. Secondo i giudici, nel caso specifico la prova del legame tra l’irrogazione della censura disciplinare e lo stato di sofferenza psicologica avrebbe dovuto essere fornita dal lavoratore, circostanza che non si è verificata.

La Cassazione ha quindi respinto il ricorso, precisando che il giudice di merito non è tenuto a ricercare cause alternative di una patologia una volta escluso il nesso eziologico con il comportamento contestato. La sentenza conferma che l’annullamento di una sanzione disciplinare non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, se manca una dimostrazione, anche solo probabilistica, del rapporto di causa-effetto tra il provvedimento e il danno subito. Il dirigente medico è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, quantificate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre agli accessori di legge.

Vallo della Lucania

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