Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Piaggine contro il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermando l’esclusione dell’ente locale dalla procedura di attribuzione dei contributi statali per l’anno 2021. Il contenzioso aveva come oggetto l’impugnazione del decreto ministeriale del 23 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di contributo presentata il 14 settembre 2020 come riportato da InfoCilento.
TAR Lazio respinge il ricorso del Comune di Piaggine
Il diniego era motivato dalla mancata inclusione dell’istanza tra quelle ammissibili ai finanziamenti, a causa dell’incompleta trasmissione dei documenti contabili richiesti, in particolare dello stato patrimoniale riferito al rendiconto 2019.
Il Comune di Piaggine ha articolato il ricorso su tre principali argomentazioni:
- la tempestiva presentazione dell’istanza entro i termini di legge, sostenendo che l’assenza dello stato patrimoniale non fosse motivo sufficiente per l’esclusione;
- la tesi secondo cui l’unica causa legittima di rigetto sarebbe stata la mancata trasmissione dell’intero rendiconto della gestione, e che in questo caso risultava mancante solo una parte della documentazione;
- la presunta responsabilità della piattaforma telematica ministeriale (BDAP) nell’omessa acquisizione dei prospetti patrimoniali, pur inviati entro la data del 30 agosto 2020.
Il TAR ha valutato congiuntamente le doglianze, dichiarandole infondate. In particolare, è stato accertato che alla data del 15 settembre 2020, termine ultimo fissato per la trasmissione dei documenti, il Comune non aveva inviato gli stati patrimoniali attivo e passivo.
La sentenza richiama l’articolo 1, comma 140, della Legge 145/2018, secondo cui le modalità di inoltro delle richieste di contributo devono conformarsi a quanto previsto da specifici decreti ministeriali. Il decreto del 5 agosto 2020, all’articolo 5, stabilisce espressamente l’esclusione delle domande presentate da enti locali che non abbiano trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) tutta la documentazione relativa al consuntivo dell’esercizio 2019, inclusi i prospetti dello stato patrimoniale.
Il TAR ha inoltre ritenuto priva di fondamento la giustificazione addotta dal Comune circa un presunto malfunzionamento informatico. Dalle verifiche è emerso che l’amministrazione centrale aveva sollecitato il Comune più volte, con comunicazioni inviate il 5, 24 e 31 agosto 2020 e successivamente il 7, 14 e 21 settembre, senza ricevere entro il termine previsto la documentazione mancante, che è stata trasmessa solo il 25 settembre 2020, con dieci giorni di ritardo.