La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31495 del 3 dicembre 2025, ha ribadito i criteri stringenti richiesti per riconoscere l’acquisto di un terreno tramite usucapione, annullando la sentenza della Corte d’Appello di Potenza che aveva accolto la richiesta di un privato contro il Comune di Santa Marina. La Suprema Corte ha sottolineato che non sono sufficienti indizi generici per sottrarre la proprietà a un ente pubblico.
Santa Marina, rigore probatorio necessario per usucapione di un terreno comunale
Il caso riguarda una disputa tra un privato cittadino e il Comune di Santa Marina in merito a un terreno di proprietà comunale. Nei gradi iniziali di giudizio, l’uomo aveva ottenuto il riconoscimento dell’usucapione, basandosi su testimonianze che indicavano la presenza di recinzioni, cancelli e coltivazioni effettuate dalla sua famiglia. Il Comune aveva impugnato la decisione, sostenendo che tali elementi fossero insufficienti a provare la titolarità del bene, e che il possesso fosse iniziato come semplice detenzione in virtù di usi civici, senza l’intento di esercitare la proprietà.
Un punto chiave della pronuncia riguarda il “dies a quo”, ossia il momento preciso di inizio del possesso valido ai fini dell’usucapione. La Cassazione ha giudicato contraddittoria la motivazione della Corte d’Appello, che aveva considerato maturato il periodo necessario nonostante i testimoni non avessero precisato quando fosse cominciato il possesso. La sentenza sottolinea che, trattandosi di un atto dichiarativo, il richiedente deve dimostrare in maniera rigorosa il decorso effettivo del tempo, pienamente sussistente al momento della domanda.
L’ordinanza evidenzia inoltre che la volontà del possessore deve manifestarsi con atti esteriori chiari e rivolti contro il proprietario. Nel 1995 il privato aveva presentato istanze per acquistare il terreno dal Comune; secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non aveva chiarito se tali richieste costituissero un riconoscimento della proprietà altrui, atto che interromperebbe i termini per l’usucapione, o fossero invece semplici tentativi di evitare contenziosi.
