Il Tar ha annullato l’ordinanza emessa dal sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che autorizzava la sosta lungo la banchina di riva del porto. La sentenza accoglie il ricorso presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Capitaneria di Porto di Salerno, che avevano contestato il provvedimento firmato il 19 giugno.
La questione delle competenze
Secondo i giudici amministrativi, il sindaco non aveva la competenza per regolare la circolazione nell’area portuale, materia che il Codice della strada attribuisce esclusivamente al comandante del porto.
La sentenza sottolinea inoltre che l’ordinanza non rispettava le prescrizioni concordate il 16 giugno, durante un sopralluogo congiunto tra Capitaneria e Vigili del Fuoco. In quella sede era stato stabilito che la corsia di transito dovesse mantenere una larghezza minima di 3,60 metri per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.
Un controllo successivo aveva invece rilevato che, con le auto in sosta, la carreggiata si riduceva a soli 2,60-2,90 metri, ben al di sotto della soglia prevista, compromettendo quindi la sicurezza.
Una clausola giudicata insufficiente
Il Tar ha ritenuto irrilevante la difesa del Comune, secondo cui il porto sarebbe in continuità con il centro abitato e quindi gestibile dal sindaco. L’area, ribadiscono i giudici, resta portuale e soggetta alle norme marittime.
La clausola generica inserita nell’ordinanza – che prevedeva il rispetto della circolazione di pedoni e mezzi di emergenza – è stata giudicata insufficiente.
Condanna alle spese legali
La sentenza conferma il contrasto già emerso in una precedente decisione di giugno, che aveva annullato un articolo del regolamento comunale sul porto. Il Comune di Cetara è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese legali a favore della Capitaneria di Porto.