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Salento, il TAR rigetta il ricorso: nessuna violazione sulla parità di genere nella nomina della Giunta

Mondragone nascose cadavere madre processo
Immagine di repertorio
Mondragone nascose cadavere madre processo

Con sentenza n. 1161/2025 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Gigliola Radano contro il Comune di Salento, chiudendo (almeno temporaneamente) la controversia relativa alla composizione della Giunta municipale e al presunto mancato rispetto delle norme sulla parità di genere come riportato da InfoCilento.

Giunta comunale di Salento al maschile, ricorso respinto dal Tar

La vicenda ha origine dalla nomina, avvenuta con decreto sindacale del 18 giugno 2024, della nuova Giunta comunale composta esclusivamente da Giuseppe Santoro e Pierluigi Scarpa. Una successiva delibera del Consiglio comunale del 23 giugno aveva formalizzato la presa d’atto della composizione dell’organo esecutivo. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti, sostenendo che non fosse stato rispettato l’obbligo normativo di garantire un’adeguata rappresentanza di genere, anche nei piccoli comuni sotto i 3mila abitanti, come appunto Salento.

A complicare la questione è stata la modalità con cui il ricorso è stato inizialmente presentato: in via straordinaria al Presidente della Repubblica, in data 14 novembre 2024. A seguito dell’opposizione formale del Comune, il procedimento è stato trasposto presso il TAR competente. Tuttavia, l’Amministrazione ha eccepito la tardività dell’impugnazione, evidenziando che la delibera del Consiglio era stata pubblicata all’Albo pretorio digitale dal 27 giugno 2024 per un periodo di 15 giorni. In base alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza amministrativa, i termini per la proposizione di ricorsi decorrono dalla scadenza del termine di pubblicazione, in assenza di notifiche dirette agli interessati.

Il Collegio giudicante ha accolto l’eccezione di tardività sollevata dal Comune, ritenendo che il ricorso fosse stato presentato oltre i 120 giorni previsti dalla legge. La sentenza ha inoltre precisato che la sospensione dei termini nel periodo feriale non si applica a questo tipo di impugnazioni. I giudici hanno sottolineato che la scelta del Comune di opporsi al ricorso straordinario, chiedendo il trasferimento del contenzioso in sede giurisdizionale, non preclude la possibilità di sollevare vizi procedurali come la tardività.

In conclusione, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per decorrenza dei termini, chiudendo di fatto la vertenza legale sulla questione della rappresentanza di genere all’interno dell’esecutivo municipale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, non essendo ravvisati elementi di soccombenza esclusiva.

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