Cronaca Salerno, Salerno

Roccadaspide, inammissibile il ricorso contro il Comune per l’occupazione dei terreni

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da C.F.G. e A.G. contro il Comune di Roccadaspide, riguardante la presunta inerzia dell’ente nella gestione dei terreni occupati durante i lavori di ampliamento della rete idrica comunale.

La vicenda

Secondo la ricostruzione fornita nella sentenza, i ricorrenti — eredi dei precedenti proprietari — possiedono alcuni terreni nel territorio comunale sui quali, nel 2006, il Comune avrebbe realizzato opere di estensione della rete idrica. Già nel 2005, l’amministrazione comunale aveva richiesto alla famiglia l’autorizzazione per accedere ai terreni e consentire l’esecuzione dei lavori, nelle more della definizione di una cessione bonaria delle aree interessate.

I proprietari avevano inizialmente dato il consenso ai lavori, riservandosi di valutare le condizioni di indennizzo proposte dal Comune. Tuttavia, nonostante i successivi scambi di comunicazioni e le offerte parziali di acquisto avanzate dall’ente, la procedura non fu mai formalmente completata.

Nel 2024, con una diffida inviata via PEC, i due fratelli hanno chiesto al Comune la restituzione dei terreni o, in alternativa, l’adozione di un provvedimento di acquisizione con il pagamento dell’indennizzo e dei danni. Di fronte al mancato riscontro, i ricorrenti hanno presentato ricorso al TAR, assistiti dall’avvocato Riccardo Maria Vitale.

La decisione del TAR

Il Comune di Roccadaspide non si è costituito in giudizio, ma il TAR Campania – Sezione di Salerno ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo il Tribunale, i ricorrenti non hanno dimostrato in modo inequivocabile la titolarità del diritto di proprietà sui terreni oggetto del contenzioso. Nella documentazione prodotta, infatti, emergerebbe una discrepanza tra le dichiarazioni contenute nel ricorso (che indicano due proprietari) e gli atti catastali, dove risulterebbe un solo intestatario.

Il collegio ha inoltre ricordato che il ricorso contro il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione è ammissibile soltanto quando, al momento della decisione, permane l’inerzia dell’ente e sussiste un interesse concreto e attuale del ricorrente.

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha quindi respinto l’istanza, dichiarandola inammissibile e compensando le spese di giudizio tra le parti, con disposizione di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

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