Con una sentenza pubblicata il 19 giugno 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha respinto il ricorso presentato dal Ministero della Cultura, ponendo fine, almeno in questa fase, alla controversia legata alla realizzazione della “pista ciclabile intercomunale dei Templi”.
Il progetto, promosso dalla Provincia di Salerno e condiviso con l’ASL di Salerno e i Comuni interessati, ha ora il via libera definitivo alla prosecuzione dell’iter amministrativo come riportato da InfoCilento.
Pista ciclabile dei Templi, il TAR respinge il ricorso
Al centro del ricorso, presentato dal Ministero attraverso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, vi erano diverse contestazioni relative all’iter procedurale conclusosi con la conferenza di servizi tenutasi il 30 agosto 2024. Tra le criticità sollevate: l’asserita mancata convocazione di tutti i Comuni coinvolti, la presunta incompletezza della documentazione progettuale e la violazione delle norme di tutela paesaggistica, in particolare per il tratto della pista previsto all’interno della fascia pinetata.
La questione del “silenzio assenso” e la posizione del TAR
Elemento determinante della pronuncia del TAR è stato il riconoscimento del “silenzio assenso” da parte della Soprintendenza. Il Tribunale ha infatti evidenziato come l’assenza dell’ente alla riunione conclusiva della conferenza di servizi in modalità sincrona, senza la presentazione formale di un dissenso motivato nei termini previsti, abbia comportato l’accettazione implicita del progetto. Tale principio è regolato dall’articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, che stabilisce l’equivalenza tra mancata partecipazione e assenso. La sentenza chiarisce che un’Amministrazione pubblica che non prende parte attiva ai lavori della conferenza non può successivamente impugnare l’esito in sede giudiziaria.
Il TAR ha ritenuto infondate anche le altre eccezioni sollevate dalla Soprintendenza. Per quanto riguarda la convocazione dei Comuni, è stato rilevato che un protocollo d’intesa già sottoscritto tra la Provincia di Salerno e gli enti interessati legittimava la prosecuzione dell’iter, con il Comune di Capaccio Paestum in qualità di ente capofila. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che le richieste di integrazione documentale da parte della Soprintendenza sono pervenute fuori termine e, pertanto, non valide. Respinta anche l’argomentazione relativa alla mancanza di nomina di un rappresentante unico: la normativa non impone l’obbligo in tal senso, e non osta alla regolarità della conferenza di servizi.