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Il TAR annulla l’esclusione di Cacciapuoti dalla selezione per Procuratore di Vallo della Lucania

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Il tribunale di Vallo della Lucania

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, ha accolto il ricorso presentato dal magistrato Giuseppe Cacciapuoti, annullando la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che lo aveva escluso dalla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Procuratore di Vallo della Lucania, il TAR annulla l’esclusione di Cacciapuoti

Al centro del contenzioso, la questione relativa ai limiti dimensionali dell’autorelazione richiesta per partecipare al concorso. La V Commissione del CSM aveva infatti dichiarato inammissibile la domanda di Cacciapuoti poiché l’autorelazione allegata alla candidatura superava le 10 pagine indicate nel bando, arrivando a 16. L’esclusione ha portato, successivamente, alla nomina del magistrato Francesco Rotondo a capo della Procura vallese.

Cacciapuoti ha impugnato la decisione sostenendo che il superamento del limite di lunghezza non potesse essere considerato motivo di esclusione. A suo dire, il bando specificava che l’inammissibilità della domanda era prevista solo in caso di errata trasmissione tramite la piattaforma telematica o di mancata allegazione dei documenti richiesti, ma non faceva riferimento a sanzioni in caso di sforamento della lunghezza dell’autorelazione. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che solo con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato il 3 dicembre 2024, è stato inserito espressamente all’articolo 35 il principio secondo cui il mancato rispetto dei limiti dimensionali comporta l’inammissibilità.

Il TAR ha ritenuto fondate le argomentazioni del magistrato, richiamando una precedente sentenza della stessa Sezione, confermata anche dal Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 1673 del 26 febbraio 2025), che aveva affrontato un caso simile. In quella pronuncia, era stato stabilito che l’inammissibilità della domanda può essere prevista solo per violazioni espressamente indicate nel bando, e che il superamento dei limiti dimensionali dell’autorelazione non può automaticamente determinare l’esclusione, a meno che non sia specificato con chiarezza. La sanzione di inammissibilità — secondo la giurisprudenza — riguarda unicamente la modalità di invio delle domande tramite la piattaforma informatica e non si estende ad altri requisiti formali non esplicitamente sanzionati.

La sentenza del TAR riapre ora la possibilità di valutare nel merito la candidatura di Cacciapuoti per il ruolo di Procuratore della Repubblica a Vallo della Lucania, posizione per la quale era già stata deliberata, nel dicembre scorso, la nomina del magistrato Francesco Rotondo. Spetterà ora al CSM esaminare nuovamente la posizione del ricorrente, alla luce del provvedimento del giudice amministrativo.

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