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Elezioni comunali 2024, dove si vota in provincia di Salerno | L’ELENCO COMPLETO

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Dove e quando si vota per le elezioni comunali in provincia di Salerno nel 2024? L’anno appena iniziato verrà sicuramente ricordato come l’anno delle elezioni, a livello mondiale – con 76 Paesi al voto – e nazionale. Soltanto in Italia saranno milioni i cittadini che dovranno recarsi alle urne per i diversi appuntamenti elettorali. E anche la provincia di Salerno sarà chiamata a uno sforzo elettorale con tanti territori pronti a rinnovare sindaci e consigli comunali. Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno.


QUANDO E COME SI VOTA


Elezioni comunali 2024, dove si vota in provincia di Salerno

In provincia di Salerno saranno 47 i comuni al voto nel 2024. Di questi, nove hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti, in particolar modo Baronissi, Capaccio Paestum, Nocera Superiore e Sarno. Di seguito l’elenco completo:

  • Ascea
  • Atrani
  • Auletta
  • Baronissi
  • Bellizzi
  • Bellosguardo
  • Caggiano
  • Campora
  • Capaccio Paestum
  • Casalbuono
  • Casaletto Spartano
  • Caselle in Pittari
  • Castelnuovo Cilento
  • Castelnuovo di Conza
  • Castiglione del Genovesi
  • Cuccaro Vetere
  • Felitto
  • Furore
  • Futani
  • Gioi
  • Laureana Cilento
  • Minori
  • Montano Antilia
  • Montecorvino Pugliano
  • Morigerati
  • Nocera Superiore
  • Oliveto Citra
  • Omignano
  • Ottati
  • Perdifumo
  • Ricigliano
  • Rofrano
  • Sala Consilina
  • Salento
  • Salvitelle
  • San Cipriano Picentino
  • San Marzano sul Sarno
  • San Mauro Cilento
  • San Pietro al Tanagro
  • San Rufo
  • Sarno
  • Torchiara
  • Torraca
  • Torre Orsaia
  • Tramonti
  • Valle dell’Angelo
  • Vietri sul Mare

Come si vota per rinnovare sindaco e consiglio comunale

La votazione del Sindaco e del Consiglio comunale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta il nome e il cognome del Sindaco, i contrassegni delle liste affiancati dalle righe per esprimere i 2 voti di preferenza ai candidati consigliere di genere diverso (doppia preferenza di genere). L’ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Sindaco e della lista o liste collegate è determinato mediante sorteggio. L’elettore può esprimere un voto:

  • solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco;
  • per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco;
  • solo nei Comuni con più di 15mila abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (il cosiddetto voto disgiunto);
  • per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende

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