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Elezioni 2024 a Torraca, confermata la validità del risultato: respinto il ricorso dell’opposizione

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Torraca

Il Consiglio di Stato ha confermato la validità del risultato alle elezioni 2024 del comune di Torraca rigettando di fatto il ricorso presentato da alcuni membri della lista “Più Uniti per Torraca”.  I giudici hanno stabilito che non è stata dimostrata la fittizietà delle residenze di 26 cittadini iscritti nelle liste elettorali. Lo riporta InfoCilento.

Elezioni 2024 a Torraca, confermata la validità del risultato

Con la sentenza n. 4585 del 2025, il Consiglio di Stato ha confermato la validità dei risultati elettorali del comune di Torraca, rigettando il ricorso presentato da alcuni membri della lista “Più Uniti per Torraca”. Questi ultimi contestavano l’esito delle elezioni comunali tenutesi l’8 e 9 giugno 2024, vinte dalla lista avversaria con un margine di 12 voti.

Le contestazioni

I ricorrenti hanno impugnato i risultati elettorali, sostenendo che 26 cittadini erano stati illegittimamente iscritti nelle liste elettorali, poiché non risiedevano effettivamente nel Comune di Torraca. Inoltre, hanno segnalato l’omessa iscrizione di 4 cittadini che avevano regolarmente richiesto il trasferimento di residenza, privandoli così del diritto di voto. Hanno anche denunciato presunte irregolarità durante lo spoglio delle schede, evidenziando discrepanze nei verbali e nel numero di schede autenticate e votanti, oltre a contestare l’incompetenza del funzionario che aveva firmato i verbali di revisione delle liste elettorali.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado del TAR Campania, ritenendo infondati i motivi del ricorso. I giudici hanno stabilito che non è stata dimostrata la fittizietà delle residenze di 26 cittadini iscritti nelle liste elettorali. Secondo la normativa vigente, l’iscrizione anagrafica, una volta effettuata, si presume valida, a meno che non vengano presentate comunicazioni ostative entro 45 giorni dalla dichiarazione di trasferimento di residenza. Inoltre, il Comune ha svolto i necessari accertamenti, dimostrando che molti trasferimenti risalgono a periodi precedenti alle elezioni e che diversi richiedenti hanno spostato la residenza in immobili di loro proprietà o di familiari. Questi elementi smentiscono l’ipotesi di un trasferimento fittizio finalizzato a influenzare il risultato elettorale.

La mancata iscrizione di quattro cittadini nelle liste elettorali non ha avuto un impatto sul risultato delle elezioni, considerando il margine ridotto di soli 12 voti. Inoltre, non è stato dimostrato alcun danno concreto derivante da questa omissione. Le irregolarità sollevate riguardo allo spoglio e ai verbali non sono state giudicate sufficienti per annullare l’intera procedura elettorale. Infine, i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in primo grado, basati su documentazione ottenuta successivamente, sono stati dichiarati inammissibili poiché non correlati alle contestazioni iniziali, in conformità con la giurisprudenza che promuove la rapidità e l’efficienza del contenzioso elettorale.

Principi fondamentali

Questa pronuncia sottolinea alcuni principi chiave nel diritto elettorale e amministrativo: la presunzione di correttezza delle iscrizioni anagrafiche e delle liste elettorali, a meno che non venga fornita una prova contraria rigorosa; l’importanza della tempestività e della specificità delle contestazioni nel giudizio elettorale, che deve garantire un equilibrio tra la tutela giurisdizionale e la rapidità delle decisioni; e la necessità per i ricorrenti di esercitare un controllo attivo e tempestivo sulle operazioni elettorali, anche attraverso i rappresentanti di lista, per poter presentare contestazioni efficaci e tempestive.

 

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