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Eboli, il Tar conferma i dinieghi edilizi: mancava l’autorizzazione paesaggistica

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immagine di repertorio
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso presentato da una società privata contro il Comune di Eboli, confermando la legittimità di otto dinieghi di permesso di costruire emessi dall’Ente nell’estate 2024. Al centro della vicenda, alcuni prefabbricati risalenti agli anni Ottanta realizzati lungo l’area costiera della litoranea, per i quali la società aveva presentato richieste di regolarizzazione edilizia e paesaggistica, poi rigettate.

Il contenzioso: otto dinieghi per mancanza di parere paesaggistico

L’impresa ricorrente aveva impugnato gli otto provvedimenti di diniego datati 8 luglio 2024, sostenendo che le costruzioni insistessero su suoli a vocazione turistica e che le domande di condono del 1995 non fossero mai state definite. Inoltre, secondo la difesa, la Commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole alla sanatoria, poi contraddetto dalla Soprintendenza, che a marzo 2024 aveva invece emesso due pareri negativi.

Tali pareri, recepiti dal Comune nei successivi provvedimenti di diniego dell’autorizzazione paesaggistica e dei permessi edilizi, sarebbero stati – secondo la società – viziati e incoerenti rispetto alle valutazioni espresse in sede locale.

La posizione del Comune di Eboli

Il Comune di Eboli, rappresentato dall’avvocato Sigismondo Lettieri, ha ricostruito la vicenda ricordando che i prefabbricati, realizzati nel 1985 su aree pubbliche della litoranea, si trovavano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e privi di autorizzazioni urbanistiche. Le strutture, rimaste allo stato grezzo e sprovviste di fondamenta, reti e impianti, non potevano essere oggetto di condono né di sanatoria successiva.

L’Ente ha ribadito che i dinieghi edilizi derivavano direttamente dai pareri vincolanti della Soprintendenza, ai quali il Comune non poteva sottrarsi per legge.

La decisione del Tar: ricorso infondato

Il Tar di Salerno ha ritenuto il ricorso infondato e inammissibile, precisando che gli stessi dinieghi paesaggistici erano già stati oggetto di un precedente giudizio, conclusosi nel 2024 con il rigetto dell’azione perché non erano stati impugnati i pareri presupposti della Soprintendenza.

In questa nuova azione, quindi, la società avrebbe tentato di contestare indirettamente atti ormai non più sindacabili. Il Tribunale ha inoltre ricordato che, secondo la normativa vigente, l’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto indispensabile del permesso di costruire: in sua assenza, anche un eventuale titolo edilizio sarebbe privo di efficacia.

Ricorso respinto e spese compensate

Il Tar ha quindi rigettato integralmente il ricorso, riconoscendo la piena legittimità dell’operato del Comune di Eboli. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti “in considerazione della particolarità della vicenda”.

La sentenza ribadisce un principio fondamentale: senza autorizzazione paesaggistica, nessun intervento edilizio può essere legittimato, soprattutto in aree tutelate da vincoli ambientali e culturali.

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