La Corte di Cassazione conferma la decadenza del credito IVA 2008 del Comune di Controne. Rigettato il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per mancato rispetto della cornice biennale. Lo riporta InfoCilento.
Cassazione, Comune di Controne sconfitto: credito IVA 2008 decaduto per cornice biennale
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Controne contro l’Agenzia delle Entrate in merito a un credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2008. I giudici hanno ribadito la decadenza del diritto alla detrazione per mancato rispetto della cosiddetta “cornice biennale”.
Il caso
La vicenda trae origine dal credito IVA maturato dal Comune nel 2008 e riportato nella dichiarazione 2009, che però non era stato utilizzato. L’ente aveva poi impugnato una cartella di pagamento relativa al 2011. Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, pur riconoscendo parzialmente le ragioni del Comune in primo grado (con annullamento di sanzioni e interessi), avevano stabilito che il credito andava esercitato entro il secondo anno successivo alla sua formazione, quindi al massimo nella dichiarazione 2010. La dichiarazione del 2009, infatti, era stata presentata con grande ritardo (30 gennaio 2013) ed equiparata a una dichiarazione omessa.
I motivi del ricorso
Il Comune di Controne aveva sollevato due motivi in Cassazione:
-
contestava l’uso del controllo formale per disconoscere il credito, sostenendo che si sarebbe dovuto procedere con un vero e proprio accertamento tributario;
-
metteva in discussione l’applicazione della decadenza biennale.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati. La Cassazione ha chiarito che, in caso di dichiarazione tardiva considerata omessa, il credito non può essere riportato negli anni successivi e che la regola della “cornice biennale” va rispettata senza eccezioni.
La decisione
I giudici hanno ribadito il principio secondo cui il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA deve essere esercitato entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il credito è maturato. Nel caso di Controne, il credito sorto nel 2008 andava esercitato entro il 2010. Poiché tale limite non era stato rispettato, è stata dichiarata la decadenza. Il ricorso del Comune è stato rigettato e l’ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.