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Centola, il TAR conferma l’urgenza sanitaria sulla raccolta rifiuti

battipaglia sciopero raccolta rifiuti 3 ottobre

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno ha respinto il ricorso presentato dalla società Gf Scavi S.r.l. contro il Comune di Centola, confermando la legittimità dell’affidamento temporaneo del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e gestione dell’isola ecologica. La decisione del TAR ribadisce la validità dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Comune per far fronte a un rischio igienico-sanitario imminente.

Il contenzioso tra Gf Scavi e Comune di Centola

La vicenda ha origine nel settembre 2025, quando il Comune di Centola ha avviato un procedimento di affidamento temporaneo del servizio di raccolta rifiuti per sei mesi, a seguito della scadenza del contratto con la precedente società. La Gf Scavi S.r.l., che in precedenza gestiva il servizio e l’isola ecologica in località Porgigliola, ha impugnato gli atti comunali chiedendone l’annullamento.

Nel ricorso, la società contestava in particolare:

L’ordinanza urgente e l’interesse pubblico

La Gf Scavi ha inoltre impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 20/2025, emanata ai sensi dell’art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che autorizzava l’affidamento temporaneo del servizio a una nuova ditta, la Green Attitude S.r.l., nelle more dell’espletamento della gara pubblica.

Secondo l’amministrazione comunale, l’intervento si è reso necessario per evitare il rischio di interruzione del servizio e prevenire potenziali emergenze sanitarie. Il TAR ha ritenuto fondata questa motivazione, evidenziando la priorità dell’interesse pubblico rispetto a quello economico della società ricorrente.

Il TAR respinge il ricorso e conferma l’urgenza

Con il decreto del 14 ottobre, il Presidente del TAR di Salerno ha respinto l’istanza di modifica del decreto cautelare n. 419/2025, confermando la validità delle misure adottate dal Comune. Il giudice amministrativo ha sottolineato che le ragioni di urgenza e tutela della salute pubblica poste a fondamento dell’ordinanza permangono pienamente, ritenendo quindi legittimo l’affidamento temporaneo del servizio.

La decisione consolida la posizione del Comune di Centola, che aveva agito in un contesto di emergenza igienico-sanitaria per garantire la continuità del servizio di raccolta.

Prossima udienza il 22 ottobre

Il TAR ha inoltre fissato la camera di consiglio collegiale per il 22 ottobre, data in cui sarà discusso il merito della controversia tra le parti. Fino ad allora, l’affidamento temporaneo del servizio resterà valido e operativo, assicurando la gestione regolare dei rifiuti sul territorio comunale.

La sentenza conferma che, in situazioni di rischio sanitario, i Comuni possono intervenire in deroga ai tempi amministrativi ordinari per garantire servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti. Una decisione che sottolinea la centralità dell’interesse pubblico e della tutela ambientale, soprattutto in contesti dove la continuità del servizio è indispensabile per la sicurezza dei cittadini.

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