Il progetto di riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare di Salerno, finanziato con fondi Pnrr per un importo superiore ai sei milioni di euro, subisce uno stop improvviso. Il Tar di Salerno ha infatti annullato l’aggiudicazione dei lavori, accogliendo integralmente il ricorso presentato dalla Termo Ve.Gi. S.r.l., inizialmente terza in graduatoria. La decisione dei giudici rimette in discussione l’intera procedura e impone all’amministrazione comunale di riesaminare gli atti, con l’effetto di spianare la strada alla ricorrente come unica concorrente rimasta tra le prime tre.
Pnrr, il Tar annulla l’appalto da 6,4 milioni per il Centro Agroalimentare
La controversia ruota attorno al tema del subappalto necessario e alla corretta dichiarazione dei requisiti nelle gare pubbliche. L’appalto, bandito nel giugno scorso per un valore complessivo di 6,4 milioni di euro, era stato affidato al raggruppamento guidato dalla Voto Group S.r.l., sulla base del punteggio ritenuto migliore in fase di valutazione. La Termo Ve.Gi., tuttavia, aveva contestato l’esito della gara sostenendo che le imprese vincitrici fossero prive delle qualificazioni SOA indispensabili per alcune lavorazioni specialistiche, come la realizzazione degli impianti elettrici e delle strutture metalliche.
Secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, il raggruppamento risultato primo avrebbe dovuto dichiarare sin dall’inizio la necessità obbligata di subappaltare quelle categorie di opere a ditte qualificate. Nella documentazione iniziale era stata invece resa una generica dichiarazione di subappalto, senza specificare la totale dipendenza da operatori esterni per attività specialistiche. Soltanto dopo l’attivazione del soccorso istruttorio da parte del Comune – lo strumento che consente di correggere irregolarità formali – le imprese avevano modificato la propria dichiarazione, precisando che il subappalto integrale di quelle lavorazioni era dovuto alla mancanza dei requisiti.
Per il Tar, tale modifica non rientra in una semplice correzione. I giudici hanno infatti affermato che la rettifica ha introdotto “ex post” un elemento sostanziale dell’offerta, con effetti decisivi sulla posizione del concorrente. In questo quadro, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze che incidono sulla struttura stessa dell’offerta e sui requisiti di partecipazione, pena la violazione della parità di trattamento tra i partecipanti.
La sentenza ha inoltre dichiarato inammissibile anche l’offerta della seconda classificata, la M.A. Costruzioni Impianti, poiché priva della firma di un tecnico abilitato sulla relazione tecnica, elemento richiesto per assicurare la validità delle soluzioni proposte. Respinte invece le contestazioni rivolte contro la Termo Ve.Gi. in un ricorso incidentale, sia per la presunta mancanza di alcuni documenti considerati non essenziali sia per la scelta di un tipo di acciaio differente, valutata come miglioria tecnica sulla base di una perizia acquisita agli atti.
