Il Consiglio di Stato ha annullato l’approvazione del progetto della pista ciclabile dei Templi: motivazioni insufficienti e rilievi della Soprintendenza giudicati incompatibili con il piano definitivo. Lo riporta InfoCilento.
Pista ciclabile dei Templi: annullato progetto dal Consiglio di Stato per carenza di motivazioni
Il Consiglio di Stato, Quarta Sezione, ha annullato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e il relativo verbale che avevano dato il via libera al progetto definitivo della “Pista ciclabile intercomunale dei Templi”, itinerario destinato a collegare i comuni di Agropoli, Capaccio Paestum, Battipaglia, Eboli, Pontecagnano Faiano e Salerno. La decisione, pubblicata il 3 novembre 2025, accoglie l’appello del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino contro la Provincia di Salerno.
Il piano, definito come intervento di area vasta, era stato approvato dalla Provincia il 20 settembre 2024 (determinazione n. 645). Il Ministero e la Soprintendenza avevano inizialmente impugnato il provvedimento dinanzi al Tar Campania – sezione di Salerno, che con sentenza n. 1160/2025 aveva respinto il ricorso. Con il nuovo pronunciamento, il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la decisione.
Il Tar aveva ritenuto inammissibile il ricorso statale per mancata partecipazione dell’amministrazione alla conferenza di servizi del 30 agosto 2024. Palazzo Spada ha però chiarito che l’eventuale opposizione al Consiglio dei Ministri prevista dalla legge 241/1990 non costituisce condizione necessaria per l’azione in giudizio, ribadendo il diritto alla tutela giurisdizionale entro i termini ordinari.
La causa
La causa principale dell’annullamento riguarda la carenza di motivazioni nella decisione provinciale: pur richiamando le osservazioni della Soprintendenza, l’atto non spiegava come quelle criticità, giudicate “inconciliabili” con il progetto definitivo, potessero essere superate in fase esecutiva. Il Consiglio di Stato ha definito tale giustificazione come “apparente”.
I rilievi tecnici
I rilievi tecnici sollevati riguardavano, tra gli altri:
- la previsione di nuovi tratti all’interno della fascia pinetata, ritenuta non compatibile con la tutela paesaggistica
- l’interferenza con un altro intervento programmato (“Sviluppo Sostenibile della fascia Costiera – Riqualificazione Ambientale Torre – Linora”)
- la necessità di attivare la Valutazione Ambientale Strategica
- la verifica della conformità urbanistica
- il rispetto della fascia sottoposta a vincolo dalla Legge n. 220/1957
Con l’accoglimento del sesto motivo d’appello, il Consiglio di Stato ha quindi annullato sia la determinazione finale sia il verbale della conferenza di servizi. Restano validi eventuali successivi provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare.









