Pensioni, riscatto dei buchi contributivi: i requisiti e come presentare le domande entro dicembre. La guida completa dell’INPS. Questa misura può essere applicata a periodi privi di contribuzione.
Pensioni, diritto di riscatto dei buchi contributivi: requisiti e iter
È arrivata la pace contributiva. L’Inps ha reso noti i requisiti e la procedura per accedere alla misura di riscatto, che consente ai lavoratori di colmare i vuoti contributivi nella propria carriera, a patto che non siano dovuti a omissioni di versamenti. Questa misura può essere applicata a periodi privi di contribuzione. Si tratta di un’opzione volontaria, che consente al lavoratore di versare contributi per migliorare la propria pensione. Questa opportunità consente di riscattare, per il biennio 2024/2025, fino a un massimo di cinque anni di periodi non coperti da obbligo contributivo e non già saldati con contributi accreditati presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Vediamo nel dettaglio come funziona.
Chi ha diritto al riscatto dei buchi contributivi
Il diritto al riscatto può essere esercitato da coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle forme sostitutive ed esclusive di essa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, a condizione di non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e di non essere già titolari di pensione. È possibile riscattare, in tutto o in parte, fino a un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, i periodi compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024.
Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (sia esso obbligatorio, figurativo o da riscatto) nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché nelle forme sostitutive ed esclusive di essa, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e nella gestione separata. Non è necessario che il primo e l’ultimo contributo, utilizzati come riferimento per determinare il periodo da riscattare, siano stati versati o accreditati nella stessa gestione in cui si desidera esercitare il diritto di riscatto.
Il meccanismo di calcolo
La richiesta di riscatto dei periodi di contribuzione non versata può essere effettuata all’Inps fino al 31 dicembre 2025. Questo è quanto sottolinea l’Istituto di previdenza nel suo dossier di approfondimento su «Rendita vitalizia e pace contributiva». In base a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2023, è possibile riscattare, in tutto o in parte, fino a un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, i periodi compresi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024.
I periodi che possono essere riscattati non devono essere già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo per il Fondo a cui si rivolge la richiesta, ma anche per qualsiasi altro ente previdenziale obbligatorio. Inoltre, possono essere riscattati esclusivamente i periodi non soggetti a obbligo di contribuzione.
L’importo per il riscatto viene calcolato utilizzando un metodo percentuale, applicando l’aliquota contributiva vigente al momento della presentazione della domanda nella gestione pensionistica pertinente. La base di calcolo per l’importo è rappresentata dalla retribuzione soggetta a contribuzione nei 12 mesi precedenti alla data della domanda, proporzionata al periodo che si intende riscattare. Questa retribuzione viene attribuita in modo temporale e proporzionale ai periodi riscattati.
Per quanto riguarda la rateizzazione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha inizio dalla data di presentazione della domanda di riscatto. L’importo da riscatto può essere saldato in un’unica soluzione oppure suddiviso in un massimo di 120 rate mensili, con ciascuna rata di almeno 30 euro, senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. La possibilità di rateizzare l’onere non è consentita nei casi in cui i contributi da riscatto siano necessari per la liquidazione immediata di una pensione, sia essa diretta o indiretta, o quando tali contributi siano fondamentali per l’accettazione di una richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari. Se si verifica una di queste situazioni durante un piano di dilazione già in corso, l’importo residuo dovrà essere saldato in un’unica soluzione. I periodi soggetti a riscatto vengono considerati equivalenti a periodi di lavoro.
Requisiti necessari
Per poter esercitare la facoltà di riscatto in questione, è fondamentale che l’interessato sia iscritto a uno dei regimi previdenziali menzionati nella normativa. Inoltre, l’interessato non deve avere un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Qualora si verifichi l’acquisizione di un’anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato verrà annullato d’ufficio, con la restituzione dell’importo versato, senza alcun riconoscimento di interessi. Un ulteriore requisito per accedere a questa facoltà è che il beneficiario non possieda già un trattamento pensionistico diretto in nessuna gestione pensionistica obbligatoria. La domanda di riscatto può essere presentata esclusivamente nel biennio 2024/2025.
Modalità di invio della domanda
La domanda può essere presentata online all’Inps tramite il servizio apposito. In alternativa, è possibile utilizzare il contact center, rivolgersi a enti di patronato o intermediari dell’Istituto, che offrono servizi telematici. Se la domanda viene presentata dal datore di lavoro, l’Inps informa che, in attesa dell’attivazione della procedura per l’invio telematico, è necessario utilizzare il modulo disponibile online. La richiesta può essere effettuata dal diretto interessato, dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.
In entrambe le situazioni, per le domande presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, l’importo versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo ha sostenuto. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, utilizzando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore. In questo caso, l’importo versato è deducibile dal reddito d’impresa e da quello da lavoro autonomo.
La richiesta presentata dal datore di lavoro
La domanda di riscatto può essere inoltrata anche dal datore di lavoro durante il periodo di lavoro. Quando la richiesta è presentata da un familiare o da un affine, o dal datore di lavoro stesso, è necessario ottenere il consenso del soggetto interessato al momento della presentazione.
Se la domanda viene presentata dal datore di lavoro, fino all’attuazione della procedura per l’invio telematico, le richieste devono essere effettuate utilizzando il modulo disponibile online. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 85 giorni, come previsto dal Regolamento dell’Inps sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.