Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso presentato dal Comitato Cittadino “Le Cinque Terre”, da alcuni privati e da un’azienda locale contro il Comune di Ogliastro Cilento, in relazione agli atti amministrativi riguardanti l’impianto di produzione di biometano autorizzato alla società Bf S.r.l..
Con una sentenza che dichiara la manifesta infondatezza del ricorso, il TAR ha confermato la legittimità dei provvedimenti comunali e, in particolare, la validità della proroga dei termini per l’inizio dei lavori, sancendo così la piena regolarità amministrativa dell’intervento.
Ogliastro Cilento, il TAR respinge il ricorso sul biometano
I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento di una serie di atti, tra cui il provvedimento con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale aveva rigettato la loro richiesta di dichiarare decaduto il titolo autorizzativo rilasciato alla Bf S.r.l. il 3 settembre 2021. Secondo i ricorrenti, la società non avrebbe rispettato il termine annuale per l’avvio dei lavori previsto dall’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), chiedendo pertanto che fosse accertata la decadenza dell’autorizzazione.
Contestualmente, era stata impugnata anche la nota comunale che attestava l’avvio nei termini di legge e la relazione di sopralluogo che confermava l’effettivo inizio delle attività. La società Bf S.r.l. si è costituita in giudizio in qualità di parte controinteressata, difendendo la piena regolarità delle proprie operazioni.
La decisione del Collegio e il principio della “ragione più liquida”
Il TAR ha deciso la controversia con sentenza in forma semplificata, applicando il principio della “ragione più liquida”, che consente di definire il giudizio sulla base della questione di più immediata soluzione, senza dover affrontare prima le eccezioni preliminari.
Nel merito, i giudici amministrativi hanno ritenuto che la tesi dei ricorrenti fosse infondata, in quanto la normativa di riferimento è stata modificata successivamente al rilascio dell’autorizzazione.
La decisione del TAR si fonda sull’applicazione dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001, come modificato dal Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, secondo cui per gli impianti energetici autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 il termine per l’avvio dei lavori è di tre anni dal rilascio del titolo abilitativo.
Sebbene l’autorizzazione di Ogliastro Cilento risalga a settembre 2021, il Collegio ha stabilito che la disposizione successiva etero-integra il titolo, estendendo quindi a tre anni il termine per l’avvio delle opere.
A ciò si aggiunge l’applicazione dell’art. 10-septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, che consente di prorogare i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori fino a un massimo di 36 mesi per le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2024.
La società Bf S.r.l., avendo presentato richiesta di proroga il 14 febbraio 2024, prima della scadenza triennale, e ottenuto il via libera dal Comune, ha visto così fissato il nuovo termine per l’avvio dei lavori al 3 settembre 2024.