Con un’ordinanza pubblicata il 3 febbraio, la Corte di Cassazione ha ribadito che le convinzioni religiose o ideologiche dei genitori non possono prevalere sugli interessi del figlio, in particolare sul suo diritto a una crescita sana ed equilibrata. La Prima Sezione Civile della Suprema Corte si è espressa in merito al caso di un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca che avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e a una trasfusione di sangue nel gennaio 2022.
Niente trasfusione a figlio di donatori vaccinati contro il Covid, il caso
I genitori del bambino avevano posto una condizione ai medici dell’ospedale: il consenso alla trasfusione sarebbe stato dato solo a patto che il sangue provenisse da donatori non vaccinati contro il Covid-19. La loro posizione si basava su motivi religiosi, ritenendo che per produrre il vaccino fossero state utilizzate linee cellulari derivanti da feti abortiti, oltre alla convinzione che la proteina spike contenuta nel vaccino potesse essere pericolosa.
L’ospedale, incapace di garantire donatori non vaccinati, aveva quindi chiesto l’autorizzazione al giudice tutelare di Modena per procedere con l’intervento chirurgico e la trasfusione. Il 8 febbraio 2022, il giudice aveva definito “irragionevole” la richiesta dei genitori, nominando il direttore generale dell’ospedale come curatore del minore per esprimere il consenso all’operazione.
Il ricorso dei genitori e la decisione della Cassazione
Il provvedimento era stato impugnato davanti al tribunale dei minorenni di Bologna, che lo aveva respinto il 20 settembre 2023. I genitori non avevano accettato la decisione e avevano presentato ricorso alla Cassazione, chiedendo non solo l’annullamento del decreto, ma anche l’ordine alla struttura sanitaria di raccogliere sangue da donatori non vaccinati. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso il 3 dicembre, confermando la posizione del giudice tutelare.
Secondo la Cassazione, la richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati è principalmente una scelta di coscienza religiosa che non può essere imposta al minore. “Questa scelta deve essere subordinata a una ponderazione dei suoi diritti e interessi, che sono esclusivamente suoi e non del nucleo familiare“, si legge nell’ordinanza firmata dal presidente della Prima Sezione Civile, Maria Acierno. In alcuni casi, i diritti del minore possono coincidere con quelli del nucleo familiare, ma in altre circostanze, questi diritti potrebbero divergere, e il giudice ha il dovere di tutelarli.