Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Mariglianella? Ecco i redditi del sindaco Felice Di Maiolo, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall'amministrazione trasparente.
Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Mariglianella?
Nessuno degli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Mariglianella i propri dati reddituali. Il sindaco Felice Di Maiolo, la giunta ed il consiglio comunale hanno comunicato solo i compensi dovuti carica e i gettoni di presenza.Comune di Mariglianella: i redditi degli amministratori
- Felice Di Maiolo (sindaco):
- Indennità (mandato 2010-2015): 10.885,82 euro
- Indennità (mandato 2015-2020): 17.569,86 euro
- Indennità 2016: 30.119,76 euro
- Indennità 2017: 30.119,76 euro
- Luisa Cucca (Vice Sindaco):
- Indennità 2015 (mandato 2010-2015) in qualità di assessore: 5.647,45 euro
- Indennità 2015 (mandato 2015-2020) in qualità di Vice Sindaco: 8.784,93 euro
- Indennità 2016 (in qualità di Vice Sindaco): 15.059,88 euro
- Indennità dal 1 gennaio al 28 febbraio 2017 (in qualità di Vice Sindaco): 2.509,98 euro
- Indennità dal 1 marzo (in qualità di assessore): 11.294,90 euro
- Valentina Rescigno (Assessore):
- Indennità 2015: 7.906,43 euro
- Indennità 2016: 11.859,63
- Indennità 2017: 6.776,88 euro
- Arcangelo Russo (Assessore):
- Indennità 2015: 13.553,88 euro
- Indennità 2016: 13.553,88 euro
- Indennità 2017: 13.553,88 euro
- Felice Porcaro (Assessore):
- Indennità 2015: 6.776,94 euro
- Indennità 2016: 6.776,94 euro
- Indennità 2017: 6.776,94 euro
- Vincenzo Esposito (Presidente del consiglio comunale):
- Gettone di presenza 2015: 81,35 euro
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2010-2015): 0 euro
- Indennità di funzione 2015 (mandato 2015-2020): 1757 euro Indennità di funzione 2017: 3012 euro
- Giuseppina Sodano (consigliere comunale): dati non comunicati
- Rocco Ruggiero (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2010-2015): 0 euro
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2015-2020): 0 euro
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
- Gettone di presenza 2017: 0 euro
- Angela Cerciello (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2010-2015): 81,35 euro
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2015-2020): 0 euro
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
- Gettone di presenza 2017: 0 euro
- Pasquale Mautone (consigliere comunale): dati non comunicati
- Concetta Mattiello (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2010-2015): 81,35 euro
- Gettone di presenza 2015 (mandato 2015-2020): 0 euro
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
- Gettone di presenza 2017: 0 euro
- Giovanna Russo (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2015: 0 euro
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
- Gettone di presenza 2017: 0 euro
- Giovanna Cerciello (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2015: 0 euro
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
- Gettone di presenza 2017: 0 euro
- Giuseppina Principato (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
- Gettone di presenza 2017: 0 euro
- Leopoldo Esposito (consigliere comunale):
- Gettone di presenza 2015: 0 euro
- Gettone di presenza 2016: 0 euro
Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?
Riferimento normativo:
Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016 Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."
- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

