Entrerà in vigore il 10 ottobre la Legge n. 132/2025, composta da 28 articoli, con cui il Parlamento italiano ha introdotto disposizioni e deleghe al Governo per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act europeo. Il provvedimento trae origine dal Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione il 13 giugno 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea lo scorso 12 luglio. Tale regolamento definisce gli standard per la tutela dei diritti fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto nell’utilizzo dei sistemi di IA, rivolgendosi sia ai soggetti sviluppatori sia alle organizzazioni pubbliche e private che li impiegano.
A partire dal 10 ottobre 2025, il Governo avrà un anno di tempo (fino al 10 ottobre 2026) per adottare i decreti legislativi volti ad adeguare la normativa italiana all’AI Act, inclusa la disciplina penalistica. Fino al 10 ottobre 2027 potrà inoltre intervenire con eventuali correttivi e perfezionamenti regolatori.
Le modifiche al codice penale
Particolarmente rilevante è il Capo V della legge, che interviene sul codice penale introducendo nuove ipotesi di aggravanti quando un reato venga commesso tramite sistemi di intelligenza artificiale. Tra le norme interessate figurano l’art. 61 c.p., l’art. 294 c.p., l’art. 612-quater c.p., l’art. 2637 c.c., l’art. 171 della legge 633/1941 e l’art. 185 del Testo Unico della Finanza.
Il nuovo reato di “Deepfake”
L’articolo 612-quater c.p. disciplina il nuovo delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante intelligenza artificiale. La condotta punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi, senza il consenso della persona ritratta o rappresentata, diffonda immagini, video o registrazioni vocali falsificate o manipolate tramite IA, qualora ciò arrechi un danno ingiusto e induca in errore sulla loro autenticità.
Il reato si colloca tra le fattispecie a tutela della dignità e della libertà morale della persona, accanto a stalking e revenge porn.
Reati economici e tutela del mercato
Viene introdotta una specifica aggravante nell’ipotesi di aggiotaggio societario o finanziario (art. 2637 c.c.) quando l’alterazione del mercato avvenga attraverso sistemi di IA, ad esempio diffondendo notizie false o simulando operazioni finanziarie. In tali casi la pena passa da un minimo di 1–5 anni a una cornice aumentata da 2 a 7 anni di reclusione.
Diritto d’autore e IA
La legge interviene anche sull’ambito della proprietà intellettuale. L’art. 171 della legge 633/1941 estende la punibilità del plagio artistico alle condotte di text e data mining non autorizzati, quando l’estrazione massiva di testi, dati o opere digitali tramite IA avvenga in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater della stessa normativa.









