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Covid in Campania, nuova ordinanza di De Luca: confermato il coprifuoco fino al 14 novembre

Nuova ordinanza del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca per arginare i contagi da covid. Confermato fino al 14 novembre il coprifuoco. Ecco tutte le regole.

Covid in Campania: confermato il coprifuoco fino al 14 novembre

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e
fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate le seguenti misure di
contenimento e prevenzione dei contagi.

L’attività di jogging

L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento
previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;

Restano invariate le regole per bar, pizzerie e ristoranti

Fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto.

Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto.

La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00;

Divieto di spostarsi tra province

È fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario.

Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario,
esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari,
scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti
connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

Si può rientrare presso il proprio domicilio

E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di
lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni
italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).


Clicca qui per scaricare l’ordinanza


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