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Controversia sul bando per l’assegnazione del “De Gasperi”: critiche sulla valutazione delle offerte

Salerno, pubblicati i bandi per la concessione degli impianti sportivi De Gasperi e Settembrino

Il campo De Gasperi

È acceso il dibattito attorno al bando comunale per l’assegnazione in concessione dell’impianto sportivo “Alcide De Gasperi” di via D’Allora, la cui durata è fissata in otto anni. La gara, speculare per termini e condizioni a quella per la gestione del “Settembrino” di Fratte, ha suscitato proteste da parte di una società sportiva che ha contestato il criterio di attribuzione del punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica come riportato dal quotidiano La Città.

Salerno, controversia sul bando per l’assegnazione del “De Gasperi”

Al centro della polemica vi è la valutazione delle proposte in base alla composizione della compagine societaria: il bando assegna 16 punti a chi si presenta in cordata, a condizione che siano esattamente quattro i soggetti partecipanti, mentre attribuisce solo 4 punti alle società che gareggiano da sole. La società interessata, attraverso una Pec inviata al Comune, ha rilevato come tale metodo di assegnazione «non risponda a un interesse pubblico e non contribuisca alla valutazione della qualità dell’offerta», evidenziando come esso finisca per premiare in maniera sproporzionata i raggruppamenti composti da quattro soci, senza considerare che un componente in più o in meno esclude l’intero raggruppamento dal punteggio massimo.

Ulteriore critica riguarda il presunto squilibrio nei confronti delle società singole, che verrebbero «penalizzate, violando il principio di parità di trattamento (par conditio) tra i partecipanti».

Gli uffici comunali, nella loro risposta, hanno ribadito che nell’ambito delle procedure di affidamento basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa la scelta dei criteri di valutazione è di esclusiva competenza della stazione appaltante, esercitata con ampia discrezionalità per perseguire l’interesse pubblico. La risposta si richiama alla delibera ANAC n. 117 del 2025, riguardante i criteri di valutazione tecnica in una controversia sul trasporto scolastico, sottolineando come la discrezionalità sia un principio riconosciuto.

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