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Caserta, non viene ammessa al tirocinio per il Giudice di Pace: dopo un anno vince il ricorso

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Tribunale di Napoli Nord

Una ragazza di Caserta non viene ammessa al tirocinio per il Giudice di Pace ma vince il ricorso dopo un anno. La questione era emersa dalla procedura di selezione avviata con un bando pubblicato l’11 aprile 2023. Era stata esclusa per non aver caricato sulla piattaforma telematica la domanda di partecipazione firmata nonostante avesse allegato il documento di riconoscimento.

Caserta, non ammessa al tirocinio per il Giudice di Pace: vinto il ricorso

La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da C. D. P. contro il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e il Ministero della Giustizia, annullando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che aveva respinto le sue richieste. Il caso riguardava la sua esclusione dalla graduatoria finale per un tirocinio di dodici posti presso lโ€™Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa.

L’esclusione

La questione era emersa a seguito della procedura di selezione avviata con un bando pubblicato l’11 aprile 2023. La ricorrente era stata esclusa poichรฉ non aveva caricato sulla piattaforma telematica la domanda di partecipazione firmata, nonostante avesse allegato il proprio documento dโ€™identitร . La donna ha contestato la legittimitร  della sua esclusione, argomentando che la mancanza avrebbe potuto essere corretta attraverso un soccorso istruttorio, in conformitร  con i principi di buon andamento e proporzionalitร  dellโ€™azione amministrativa. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, considerandolo infondato, ma ha compensato le spese legali. Nellโ€™appello presentato dallโ€™avvocato Eugenio Carbone, la ricorrente ha ribadito le violazioni dei principi di favor partecipationis e di tutela dellโ€™affidamento, evidenziando che il sistema informatico utilizzato per la procedura aveva indicato la sua domanda come โ€œcompletaโ€.

I motivi

Il Consiglio di Stato ha accolto le argomentazioni, sottolineando che:

  • La mancanza di una firma nella domanda di partecipazione รจ sanabile: l’assenza di una sottoscrizione non rappresenta unโ€™irregolaritร  insanabile, soprattutto in assenza di dubbi riguardo all’origine del documento.
  • Interpretazione eccessiva del bando: il rigido requisito del bando che prevede l’automatica esclusione delle domande prive di firma, senza possibilitร  di regolarizzazione, รจ stato considerato in contrasto con i principi di proporzionalitร  ed efficacia dell’azione amministrativa.
  • Prioritร  per etร : la donna, pur occupando il tredicesimo posto in graduatoria, ha diritto a una precedenza rispetto ad altri candidati con lo stesso punteggio, grazie alla sua etร  piรน giovane.

Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la sentenza del TAR, riconoscendo il diritto della ricorrente a essere inclusa nella graduatoria e stabilendo che irregolaritร  formali come quella riscontrata possano essere sanate tramite il soccorso istruttorio.

Di conseguenza, potrร  accedere al tirocinio per il quale aveva partecipato, rappresentando una vittoria non solo personale, ma anche giuridica per tutti coloro che si trovano in situazioni simili.

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