Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno ha respinto il ricorso presentato da F.T., F.L.P. e S.T. contro il Comune di Capaccio Paestum, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa nel dicembre 2023 per un immobile situato in località Laura. Secondo i giudici, le opere contestate erano successive alla domanda di condono edilizio e quindi non sanabili, poiché realizzate in violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
Il provvedimento comunale e le opere abusive
L’ordinanza di demolizione del 2023 disponeva la rimozione di una struttura abusiva in muratura di circa 67 metri quadrati, coperta da pannelli coibentati e struttura in ferro, oltre alla bonifica di una discarica di materiali edili creata su un’area adiacente. Le opere, secondo gli atti, erano già state sequestrate nel 2012, ma successivamente sarebbero state nuovamente ricostruite, aggravando così la posizione dei proprietari.
Le motivazioni del ricorso
Le ricorrenti, assistite dall’avvocato Ennio De Vita, avevano impugnato il provvedimento sostenendo che l’immobile fosse coperto da una domanda di condono edilizio ancora pendente, e che quindi il Comune non potesse procedere con la demolizione prima della conclusione dell’iter amministrativo. Una tesi che, tuttavia, non ha convinto i giudici amministrativi.
La difesa del Comune e la decisione del Tar
Il Comune di Capaccio Paestum, rappresentato dall’avvocato Raffaele Carpinelli, ha dimostrato che le opere oggetto dell’ordinanza non coincidevano con quelle originariamente condonate, ma erano nuove costruzioni realizzate successivamente, prive di qualsiasi titolo edilizio. Il Tar ha accolto integralmente la posizione dell’Ente, ribadendo che:
La pendenza dell’istanza di condono non autorizza la realizzazione di ulteriori opere edilizie.
I giudici hanno inoltre richiamato l’articolo 35 della Legge 47/1985, che consente interventi solo previa osservanza di specifiche procedure e comunicazioni al Comune. In mancanza di tali adempimenti, ogni prosecuzione dei lavori è vietata e soggetta a demolizione obbligatoria.
Demolizione atto dovuto e nessuna irregolarità procedurale
Nella sentenza, il Tar precisa che l’ordinanza di demolizione è un atto vincolato e dovuto in presenza di opere abusive e non necessita di ulteriori motivazioni. Inoltre, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di un provvedimento di natura sanzionatoria. Tutte le censure sollevate dai ricorrenti sono state quindi dichiarate infondate, confermando la piena legittimità dell’azione del Comune.
Spese compensate per la complessità della causa
Pur respingendo il ricorso, il Collegio giudicante ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, riconoscendo la “controvertibilità di alcune questioni trattate”. La decisione del Tar rafforza la linea del Comune di Capaccio Paestum nel contrasto all’abusivismo edilizio, confermando l’importanza del rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche per la tutela del territorio.