Bonus 1600 euro e bonus 2400 euro in arrivo. C’è finalmente la data di accredito a luglio 2021. Ecco quando arriverà il pagamento delle indennità contenute nel Decreto Sostegni bis e a quali categorie di lavoratori sono destinate.
Bonus 1600 euro più 2400 euro: la data del doppio pagamento
Il pagamento del bonus 1600 euro e del bonus 2400 euro arriverà, venerdì 23 luglio 2021, per quei beneficiari che hanno chiesto le indennità col primo Decreto Sostegni e aspettano ancora l’erogazione.Il bonus 2400 euro, così come il bonus 1600 euro, è un contributo economico nato per sostenere categorie lavorative in difficoltà come quelle del turismo, delle terme o del mondo dello spettacolo. Settori economici gravemente danneggiati dal Covid.L’accredito da da 4mila euro è una formula che l’Inps aveva già adottato, lo scorso 9 luglio, per pagare chi attendeva i bonus 2400 euro e aveva diritto in automatico anche al riconoscimento del bonus 1600 euro.Il Decreto Sostegni bis, infatti, ha fissato due procedure per ottenere l’indennità da 1600 euro:- pagamento automatico per chi ha già ricevuto i bonus 2400 euro
- pagamento dopo una domanda da presentare online attraverso il servizio messo a disposizione dall’Inps, seguendo le indicazioni contenute in questa guida
Bonus 1600 euro: a chi spetta il pagamento
Il bonus 1600 euro spetta a queste categorie di lavoratori:- stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
- 30 giornate di lavoro
- non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021
- ammessi anche quelli che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
- stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
- 30 giornate di lavoro
- non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda
- intermittenti;
- lavoro cessato tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
- 30 giornate di lavoro
- non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
- autonomi occasionali;
- titolari di contratti occasionali art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021
- senza contratto alla data del 26 maggio 2021
- già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio e con almeno 1 contributo mensile versato
- incaricati di vendita a domicilio;
- reddito annuo 2019 superiore a 5000 euro
- titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26.5.2021
- non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità
- subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 26.5.2021 per almeno 30 giorni
- titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018 senza contratto alla data del 26.5. 2021
- lavoratori dello spettacolo;
- almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 26.5.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro
- OPPURE almeno 7 contributi giornalieri nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superore a 35mila euro
- non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 26.5.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

