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Capaccio Paestum, legittima la donazione dei beni comunali alla Parrocchia: decisione definitiva del Consiglio di Stato

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Parrocchia San Vito
Parrocchia San Vito

Il Consiglio di Stato conferma la donazione di beni comunali alla Parrocchia di San Vito Martire a Capaccio Paestum come legittima: interesse pubblico, finalità sociale e risparmio economico alla base della decisione. Lo riporta InfoCilento.

Capaccio Paestum, la donazione dei beni comunali alla Parrocchia è legittima: il Consiglio di Stato chiude la vicenda

Si conclude la controversia amministrativa relativa al trasferimento di alcuni beni comunali alla Parrocchia di San Vito Martire. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da un residente, confermando la correttezza degli atti con cui il Comune di Capaccio Paestum aveva disposto la cessione degli immobili all’ente ecclesiastico.

Il caso del parco “La Collinetta” e degli immobili parrocchiali

La questione affonda le sue radici nelle delibere n. 70 e n. 96 del 2018, con cui l’amministrazione guidata dal compianto Franco Palumbo decise di trasferire alla Parrocchia la piena proprietà dell’edificio della chiesa, della casa canonica e delle relative pertinenze, oltre alla concessione del diritto di superficie per 99 anni sull’area verde del parco urbano “La Collinetta”.

Un residente aveva contestato tali provvedimenti, ritenendo illegittima la cessione gratuita di beni pubblici senza una procedura competitiva e sostenendo, inoltre, presunte violazioni urbanistiche. Dopo l’inammissibilità dichiarata dal TAR Campania, la vicenda è arrivata al Consiglio di Stato.

La decisione: la donazione è valida quando c’è interesse pubblico

I giudici hanno accolto le ragioni formali dell’appellante sulla ricevibilità del ricorso, ma lo hanno respinto nel merito, stabilendo un principio di rilievo: un ente pubblico può procedere con una “donazione modale” quando l’operazione risponde a un interesse pubblico significativo. Nel caso di Capaccio Paestum, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’operazione sulla base di alcuni elementi fondamentali:

  • Finalità sociale: le attività della Parrocchia non sono solo religiose, ma anche aggregative e di carattere sociale, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale.

  • Risparmio per il Comune: il trasferimento solleva l’ente dagli elevati costi di manutenzione e gestione del complesso immobiliare e del parco.

  • Vincoli d’uso: è prevista la revoca della donazione qualora venissero meno le finalità pubbliche e di culto.

Le opere di culto come urbanizzazione secondaria

Un elemento rilevante della sentenza riguarda la natura degli edifici religiosi: il Collegio ha ribadito che le chiese rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria, riconosciute come opere di pubblico interesse al pari di scuole, centri sportivi e strutture ricreative. Per questo tipo di trasferimenti gratuiti, non essendoci un sacrificio bilaterale tra le parti, non è obbligatorio attivare procedure di gara. L’appellante è stato infine condannato al pagamento delle spese legali in favore del Comune e della Parrocchia, chiudendo definitivamente la lunga vicenda.

Capaccio Paestum

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