Cronaca Salerno, Salerno

Cetara–Travelmar: la sentenza del TAR non è una vittoria per il Comune

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Nelle ultime ore qualcuno ha presentato la decisione del TAR sul caso Cetara–Travelmar come una presunta vittoria per il Comune. Ma la lettura della sentenza racconta tutt’altro: non c’è alcuna assoluzione, nessuna certificazione di correttezza amministrativa e nessun via libera sull’operato dell’Ente. Il giudice ha semplicemente preso atto di una dichiarazione formale del Comune:
gli atti richiesti non esistono. E lo ha fatto con un passaggio molto chiaro, assumendo come valida la posizione dell’amministrazione e attribuendole la piena responsabilità dell’affermazione.

Il passaggio chiave: responsabilità totale del Comune

Nel provvedimento il TAR ha stabilito che gli elementi forniti dal Comune sono sufficienti a far presumere l’inesistenza degli atti richiesti. Questo significa una cosa sola: se il Comune sostiene di non aver prodotto la documentazione, se ne assume ogni responsabilità.

Il Tribunale non ha affermato:

  • che il servizio fosse stato gestito correttamente;

  • che non ci siano state irregolarità;

  • che la procedura sia stata trasparente.

Ha detto soltanto che non si possono consegnare atti che non esistono. È quindi fuorviante – se non disonesto – presentare la sentenza come una “vittoria”.

Un quadro tutt’altro che chiuso: ora si apre il capitolo delle responsabilità

La sentenza del TAR non chiude la vicenda, anzi. Apre una fase nuova e delicata:

  • quegli atti dovevano esistere?

  • chi aveva il compito di redigerli?

  • perché non sono stati prodotti?

Sono domande che ora richiedono verifiche puntuali e che potrebbero riguardare diversi livelli: amministrativo, politico e, se necessario, anche altro. Il tempo dei festeggiamenti – per chi ha voluto leggerla come una vittoria – è finito.

L’antefatto: la richiesta di accesso agli atti

Tutto nasce dalla richiesta di una società operante nel trasporto marittimo, che voleva conoscere le autorizzazioni relative ai traghetti organizzati il 29 giugno per la Festa di San Pietro. Documenti fondamentali per verificare trasparenza, procedure e l’eventuale impegno di risorse pubbliche.

La richiesta si è però scontrata con il diniego del Comune, che ha dichiarato l’inesistenza degli atti, spingendo la società a rivolgersi al TAR.

Il TAR conferma: non si possono consegnare atti che non esistono

Nella sua decisione, il TAR ha richiamato un principio base del diritto amministrativo: un ente non può essere obbligato a produrre documenti mai formati.

Il Comune ha sostenuto di non aver redatto alcun atto formale relativo al servizio di traghetti. Una versione ritenuta credibile dal giudice, che ha quindi rigettato il ricorso.

Assenza di autorizzazioni scritte: la ricostruzione del Comune

L’amministrazione di Cetara ha spiegato che non è stata emessa alcuna autorizzazione scritta per il servizio del 29 giugno. La gestione delle approvazioni – hanno precisato – spetta all’Autorità Marittima, che rilascia le autorizzazioni alle compagnie di navigazione sulla base delle richieste per eventi specifici.

Secondo il TAR, questa spiegazione è stata sufficiente a chiudere il ricorso. Ma non certo a chiudere il caso.

Cetara

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