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Lavoro sportivo, Spina: “Durata massima dei contratti portata a otto anni, ma servono tutele reciproche”

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Corrado Spina
Corrado Spina

L’avvocato Corrado Spina analizza le novità introdotte dal Decreto Legge 96/2025 sul lavoro sportivo: contratti più lunghi, ma attenzione a compensi e clausole FIFA. Il punto su un settore in evoluzione.

Lavoro sportivo, Spina: “Durata massima dei contratti: otto anni”

Con l’approvazione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 96, il legislatore è tornato a mettere mano alla normativa che regola il lavoro sportivo. A spiegarne i contenuti è l’avvocato Corrado Spina, che interviene sul tema tracciando un quadro dettagliato dei nuovi scenari contrattuali. Secondo il D. Lgs. 36/2021, all’articolo 25, rientrano nella categoria di “lavoratori sportivi” figure come atleti, allenatori, preparatori, direttori sportivi e arbitri, indipendentemente dal genere e dal livello – dilettantistico o professionistico – purché percepiscano un compenso da un soggetto iscritto al Registro nazionale delle attività sportive di CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A. Non sono invece considerati tali, pur essendo tesserati, i professionisti come medici, infermieri o fisioterapisti, vincolati ad albi specifici.

Una delle principali modifiche riguarda l’articolo 26 del decreto originario: ora, la durata massima di un contratto subordinato sportivo passa da cinque a otto anni. È consentita la successione di contratti a termine tra le stesse parti e la cessione del contratto prima della scadenza, a patto che ci sia accordo tra le parti.

Le implicazioni economiche

Dal punto di vista fiscale, nulla cambia: le società potranno continuare ad ammortizzare il costo del cartellino in un massimo di cinque anni. Tuttavia, avverte Spina, «una durata così lunga può essere accettata dal lavoratore solo in cambio di retribuzioni elevate». Un esempio emblematico è il contratto da 150 milioni di euro per 10 anni sottoscritto dal tennista Jannik Sinner con un brand sportivo.

La nuova norma punta anche a tutelare le società sportive, consentendo loro di vincolare i tesserati per più tempo e, di conseguenza, determinare con maggiore certezza il valore del cartellino in caso di trasferimento. Ciò si rivela particolarmente utile alla luce dell’articolo 17 del Regolamento FIFA sullo status dei calciatori, che consente al giocatore di svincolarsi unilateralmente, pagando un’indennità, dopo tre anni (se under 28) o due anni (se over 28) in assenza di giusta causa.

Dilettanti penalizzati

Nonostante le aperture legislative, Spina sottolinea come la contrattualizzazione sportiva rimanga prerogativa quasi esclusiva del mondo professionistico. Nel settore dilettantistico, infatti, sono ancora poche le società in grado di garantire stipendi ai propri tesserati. «Dal 1981 con la Legge n. 91, fino al recente Decreto 96/2025, il legislatore ha provato a disciplinare un settore spesso ignorato, ma centrale per il tessuto economico e sociale del Paese», conclude Spina, ricordando che circa 15 milioni di italiani risultano tesserati alle Federazioni del CONI.

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