Le tecnologie digitali hanno rivoluzionato la nostra vita, arrivando a modificare aspetti della nostra quotidianità e in alcuni casi, addirittura la sessualità. È il caso del sexting, una pratica piuttosto diffusa soprattutto tra giovani e giovanissimi, che consiste nello scambio di fotovideo a contenuto sessuale tra due partner, solitamente mediante cellulare e con l’ausilio di social network. La diffusione del fenomeno è enorme: in base a recenti studi sembra che circa la metà degli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni abbia inviato, almeno una volta, una sua immagine di nudo. Si tratta però di una pratica che nasconde dei rischi, di natura legale e non. Si pensi al caso in cui uno dei due partner coinvolto nel sexting sia minorenne. Cosa accade in questi casi? Vediamo le casistiche nel dettaglio e cosa dice la legge.
Il sexting e i suoi rischi legali
- Se ricevo un’immagine hard da ununa minorenne rischio qualcosa?
DIPENDE
Il possesso o la divulgazione di materiale eroticosessuale raffigurante minori di anni 18 integra il reato di cui all’art. 600-ter del Codice Penale (Pornografia minorile). Si tratta di un reato perseguibile d’ufficio e punibile con la reclusione da 6 a 12 anni. Tuttavia, nel caso specifico del sexting la situazione, legalmente parlando, potrebbe essere diversa. La suprema corte di cassazione recentemente è intervenuta sul punto, chiarendo degli aspetti molto importanti. Affinché si configuri il reato di cui all’art. 600-ter è necessario ‘’l’utilizzo’’ del minore per la produzione del materiale pornografico, nonché ‘’alterità e diversità’’ tra il soggetto raffigurato e il soggetto che produce il materiale. In altri termini, ai fini della configurazione del reato di Pornografia Minorile è necessario che il soggetto raffigurato sia persona diversa da chi ‘’scatta’’ la foto. Nel caso quindi di un selfie autonomamente prodotto da un minore e inviato a un altro soggetto, è esclusa la configurazione del reato di cui all’art. 600-ter, mancando ‘’l’utilizzo’’ del minore. Tuttavia, nel caso in cui il minore abbia subito pressioni o insistenze per l’invio del materiale, potrebbe ugualmente configurarsi il reato a carico di chi riceve il materiale.
- Se invio una foto hard a ununa minorenne commetto reato?
NO
Questa condotta non costituisce reato, anche quando la foto non è richiesta, fatta salva l’ipotesi in cui il minore abbia meno di 14 anni, in questo caso infatti potrebbe configurarsi il reato di corruzione di minore di cui all’art. 609 quinquies Codice Penale. Inoltre, nel caso in cui la condotta sia reiterata nel tempo potrebbe configurarsi il reato di molestie o di atti persecutori.
- Il sexting tra due persone maggiorenni può essere reato?
NO
Il sexting tra due persone maggiorenni e consenzienti è una pratica perfettamente lecita che non costituisce reato.
- Se ricatto una persona per farmi inviare delle sue foto hard commetto reato?
SI
Minacciare o ricattare una persona al fine di farsi inviare del materiale hard integra il reato di Violenza Sessuale di cui all’art. 609-bis del Codice Penale. Ebbene sì, la suprema corte di cassazione ha stabilito che la violenza sessuale può ben configurarsi anche in assenza di un reale contatto fisico, quindi anche il sexting indotto da minaccia o coercizione può configurare il reato di cui all’art.609-bis che prevede da 5 a 10 anni di reclusione.
Il revenge porn
Un altro fenomeno, purtroppo connesso al sexting, è quello del revenge porn, ossia la pratica di inoltrare a terzi materiale hard ricevuto dal partner. Si tratta di una pratica illegale che integra il reato di cui all’art. 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) punibile con la reclusione da 1 a 6 anni. Il revenge porn consiste quindi nella divulgazione di immagini intime senza il consenso della persona raffigurata, spesso questo reato viene commesso da persone che, nel tentativo di ‘’vendicarsi’’ di ex partner, divulgano il materiale a terze persone, addirittura facendo uso dei social network. Questa condotta ha degli effetti devastanti sulla psiche delle vittime che non di rado sperimentano ansia e depressione, nonché un forte senso di umiliazione.
Recentemente sono stai scoperti anche diversi canali su telegram con decine di migliaia di iscritti in cui si praticava revenge porn e in cui era possibile reperire un’enorme mole di contenuti hard di questo tipo, spesso raffiguranti addirittura minori di anni 18. A tal proposito, si precisa che la sola permanenza in questi gruppi, e quindi la visione del materiale in oggetto, non costituisce reato. Tuttavia, la divulgazione a qualsiasi titolo di questo materiale integra sempre il reato di cui all’art. 612-ter. Inoltre, nel caso in cui il materiale raffiguri minori di anni 18, salvarlo nella memoria del cellulare o del PC integra il reato di Pornografia minorile che abbiamo poc’anzi descritto.